Riflessione sulla cittadinanza e sull'immigrazione

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Dato che in questi ultimi giorni si è discusso ampiamente, ma in maniera poco proficua, di temi quali la cittadinanza e l'immigrazione, con questo articolo vorrei cercare di spiegare al meglio come risulta essere in Europa la situazione attuale.

La cittadinanza europea prevede alcune attribuzioni di diritti ai cittadini, come la capacità elettorale, attiva e passiva, sia per le elezioni locale che quelle europee. La più recente disciplina presenta diversi aspetti importanti legati al concetto di sovranità, infatti grazie ad essa quando l'individuo ottiene la cittadinanza può far valere una serie di diritti in opposizione ai così detti "stranieri", ovvero coloro che non detengono la cittadinanza.

Questo significa che quando una persona diventa cittadina di quel paese, ne diventa parte integrante, cellula di un organismo più complesso, insomma parte di quello Stato. Ad oggi la legge che disciplina la materia è la n 91/1992, che è andata a modificare quella più vecchia del 1912. Tuttavia bisogna dire che anche la norma del 1992 risulta essere obsoleta, visto che in 20 e passa anni, l'immigrazione sia controllata che clandestina(nel momento in cui fu introdotto il reato di clandestinità) è aumentata in maniera esponenziale, con picchi(come è facile capire) specie durante i vari conflitti locali.

La legge del 1992 riafferma il principio dello ius sanguinis come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, efficace sia da parte del padre che da quella della madre. Come nella normativa precedente l'acquisto automatico della cittadinanza iure soli continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori. Viene inoltre confermata la comunicazione reciproca tra i coniugi della propria cittadinanza, recepita già dalla legge nº 123 del 1983 e viene introdotta la possibilità di possedere la doppia cittadinanza.

L'acquisto della cittadinanza avviene quindi tramite ius sanguinis e non tramite ius soli, come molti auspicano, ma in tutti e due i casi la volontà della persona interessata è necessaria e propedeutica, infatti se pensiamo all'art. 4 della legge 91/1992, la manifestazione di volontà sia nell'ipotesi di acquisto da parte di persone nate all'estero ma figli di cittadini, sia da parte di persone nate in Italia ma figli a loro volta di non cittadini.

Il carattere obsoleto della normativa si esplica con la realtà oggettiva del nostro paese, perché la legge è sbilanciata in quanto prevedeva la protezione della discendenza, ma questa non ha più ragion d'essere perché va a confliggere con il modello multietnico e multirazziale a cui il mondo ormai deve far fronte. Si sfavorisce l'integrazione degli immigrati, procurando un permanente conflitto sociale, specie in ambito lavorativo, che si ripercuote sulla serenità delle vite di ciascun individuo, andando a raggiungere l'apice in un escalation di atti razzisti e violenti.

Gli effetti di una immigrazione senza concessione della cittadinanza o con una concessione limitata, si possono analizzare nella esperienza tedesca. In Germania nonostante in alcune città gli stranieri superassero il 30%, fino all'anno scorso la cittadinanza era legata ancora alla discendenza e per la naturalizzazione il percorso era talmente tortuoso, costoso e discrezionale, da rendere minima la percentuale di naturalizzati. In questa nazione una rilevante quantità di persone è stata sottoposta per lungo tempo a decisioni che non hanno contribuito ad elaborare; i risultati in tema di conflittualità sociale sono stati pessimi e in alcuni zone la convivenza è apparsa impossibile tanto che i quartieri 'ghetto' delle città tedesche sono fra i più chiusi e degradati (Kreuzeberg su tutti, quartiere di Berlino chiamato la piccola Istanbul).

Cittadinanza

Cittadinanza ed immigrazione devono essere correlate, indipendentemente dalla funzionalità o rigidità degli ingressi. Una democrazia può essere più o meno ospitale e più o meno interessata ma una volta che decide di accogliere lo deve fare secondo i principi che la sostengono.

Il processo di autodeterminazione attraverso il quale uno stato democratico dirige la propria vita deve essere aperto: ugualmente aperto a tutti quegli uomini e quelle donne che vivono nel suo territorio lavorano nell'economia del posto e sono sottoposti alla legge del posto. Quindi la seconda ammissione (naturalizzazione) dipende dalla prima ammissione (immigrazione) ed il passaggio è sorretto da vincoli di tempo e ad altri requisiti ma non può essere improntato a criteri di chiusura.

In Italia la normativa contrasta, come detto, con l'apertura delle altre legislazioni europee. La cittadinanza per il figlio di stranieri nato nel territorio è concessa, per beneficio di legge, solo al raggiungimento della maggiore età ed è subordinata a vari requisiti fra cui la prova di una residenza continuata ed effettiva . È previsto inoltre il tempo massimo di un anno per la presentazione della domanda trascorso il quale si decade dal diritto. Anche il dato inerente alle naturalizzazioni è in controtendenza nella nostra nazione. In Europa si è ormai affermata una politica diretta ad agevolare le procedure ed a limitare la discrezionalità nella decisione. La naturalizzazione si distingue infatti dalle altre acquisizioni perché non costituisce un diritto ma è concessa attraverso un provvedimento amministrativo; insieme alla soddisfazione di determinati requisiti deve intervenire dunque anche il potere discrezionale dello Stato.

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La condizione principale per la domanda, comune a tutte le normative europee, è ovviamente quella di una residenza legale. Il periodo della residenza è diverso da paese a paese , ma dal dopoguerra ad oggi ogni nazione ha più o meno ridotto le sue pretese temporali, solo in Italia con la legge del '92 gli anni sono passati inspiegabilmente da cinque a dieci. Molti paesi hanno inoltre accorciato i tempi di attesa burocratica, in Olanda ad esempio, sono gli uffici dell'anagrafe ad occuparsi dell'intera pratica. In Italia nella procedura vengono interessati, la Prefettura, la Questura, Ministero dell'Interno, Capo dello Stato, Ufficiale di Stato Civile e, fino alla riforma Bassanini, anche il Consiglio di Stato che doveva emanare un parere dilatando oltremisura i tempi di attesa. Anche la documentazione necessaria annovera una quantità di voci da far impallidire; in particolare vengono richiesti dei certificati del paese di origine che in alcuni casi risulta impossibile ottenere. Inoltre, insieme, alla già citata residenza legale di dieci anni, la legge italiana pretende l'assenza di precedenti penali, l'ottemperanza agli obblighi fiscali e l'autosufficienza economica . Non viene invece richiesto alcun elemento che possa testimoniare un qualche legame o affinità culturale con il nostro paese, diversamente a quanto avviene nelle altre nazioni europee dove se non altro è almeno richiesta la conoscenza della lingua.

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